RESPONSABILITA’ DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA per i dipendenti condominiali e aziendali.
OBBLIGHI DEL MEDICO:
- Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati - Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia. - Consegna la documentazione sanitaria:
– al Datore Di Lavoro alla cessazione dell’incarico,
– al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro - Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa
che stabilisce in base alla valutazione dei rischi - Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti
(articolo 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto - Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso, all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione - Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.
SORVEGLIANZA SANITARIA:
Il medico competente può essere:
- dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi
comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali,
convenzionata con l’imprenditore; - libero professionista;
- dipendente del datore di lavoro.
Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività
di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio
nazionale, attività di medico competente.
Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.
La sorveglianza sanitaria NON può essere effettuata:
- in fase preassuntiva (tale obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2009)
- per accertare stati di gravidanza
INOSSERVANZA E SANZIONI:
Le sanzioni sono riportate all’Art. 55 del D.Lgs. 81/2008.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
OPERIAMO PRINCIPALMENTE:
PROVINCIA DI MILANO _ BERGAMO _ BRESCIA _ LODI _ PAVIA
Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda,Cassina de’ Pecchi,Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino,Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese,Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero,Milano, Morimondo,Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio.