La S.C.A. Servizi Condominiali Associati offre ai proprio clienti i seguenti servizi relativi l’Attestato di Prestazione Energetica:
- Elaborazione A.P.E. per singola unità immobiliare
- Elaborazione A.P.E. per il condominio (verranno elaborati tanti ape quante unità immobiliari, semplicemente ad un costo differente!)
- Fornitura di “Targa Energetica”
LA NUOVA A.P.E. DAL 01 OTTOBRE 2015
Dal 1° Ottobre 2015 entra in vigore in tutta Italia il nuovo modello di attestato di prestazione energetica, compilato secondo i contenuti delle linee guida firmate il 26 giugno dal ministero dello Sviluppo Economico e concordate fra lo Stato e le Regioni.
Ecco le modifiche apportate al nuovo A.P.E.:
- cambia il sistema di classificazione degli immobili;
- cambiano i parametri presi in esame per decretare se una casa è o meno efficiente sotto l’aspetto energetico;
- cambia il documento finale che sarà consegnato agli utenti.
CHI DEVE AVERE L’A.P.E.?
In caso di nuova costruzione e per i risanamenti l’Ape è necessario e spetta al costruttore farlo predisporre. L’attestato deve inoltre essere prodotto in caso di compravendita o locazione di un immobile. Il compito di farlo redigere spetta al proprietario.
Al fine di comprendere pienamente la portata della norma bisogna precisare che la disposizione normativa in esame quando parla di “ristrutturazioni importanti” di edifici esistenti si riferisce a lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel rifacimento di:
- pareti esterne
- intonaci esterni
- tetti e impermeabilizzazione delle coperture
INOSSERVANZA E SANZIONI:
In caso di violazione, per l’amministratore di condominio, dell’obbligo di dotare di attestato di prestazione energetica l’edificio amministrato – sottoposto ad ristrutturazione importante – come previsto dall’articolo 6, comma 1, potrebbe essere punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro (v. comma 7, dell’art. 15 D.lgs. n. 192/2005).
OPERIAMO PRINCIPALMENTE:
PROVINCIA DI MILANO _ BERGAMO _ BRESCIA _ LODI _ PAVIA
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