Dal 2002, successivamente l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro / amministratori di condominio di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
- Impianti elettrici di messa a terra;
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
PERIODICITA’ DELLA VERIFICA NEL CONDOMINIO:
La verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ha una periodicità:
- BIENNALE – 2 anni
- Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (D.P.R. 151/11) o con pericolo di esplosione (soggetti a Prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/11)
- QUINQUENNALE – 5 anni
- Tutti gli altri casi
CHI PUO’ EFFETTUARE LA VERIFICA PERIODICA?
Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate solo da ORGANISMI NOTIFICATI ABILITATI dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI.
La S.C.A. Servizi Condominiali Associati collabora direttamente con Organismi Notificati Abilitati dal Ministero per l’espletamento delle verifiche periodiche.
PERCHE’ AFFIDARE L’INCARICO A S.C.A. SERVIZI CONDOMINIALI ASSOCIATI?
Riusciamo ad essere competitivi sul mercato grazie ad una grossa convenzione conclusa a prezzi molto vantaggiosi con alcuni Organismi Notificati.
Perché abbiamo questi prezzi? – Semplice, garantiamo centinaia e centinaia di verifiche l’anno.
INOSSERVANZA E RESPONSABILITA:
Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo Notificato per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
– Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
– Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del D.Lgs 626/94.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
OPERIAMO PRINCIPALMENTE:
PROVINCIA DI MILANO _ BERGAMO _ BRESCIA _ LODI _ PAVIA
Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiago, Canegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda,Cassina de’ Pecchi,Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino,Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese,Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero,Milano, Morimondo,Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio.