REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE

Grazie alla collaborazione con numerosi studi di amministrazione condominiale abbiamo sviluppato una soluzione completa per gli amministratori.

L’ Art. 1130 c.c. (attribuzioni dell’amministratore) al comma 1, sancisce: “L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’art. 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:” seguono una serie di prescrizioni, fra cui, al punto 6, in particolare, recita “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

La S.C.A. Servizi Condominiali Associati entra in gioco nel momento in cui l’amministratore, nonostante la raccomandata trasmessa, non riesce a recuperare la documentazione del proprietario.
Nello specifico la S.C.A. offre un pacchetto completo comprensivo di:
  1. Raccolta presso lo studio amministrativo ( su materiale cartaceo o informatico ) degli elenchi dei condòmini che non hanno consegnato la documentazione e i dati del condominio.
  2. Ricerca presso il catasto con annessa visura catastale del condòmino, per verificare il reale diritto di proprietà sull’immobile.
  3. Se necessario – visura ipocatastale dell’immobile per verificare gli effettivi proprietari all’atto d’acquisto dell’immobile.
  4. Verifica presso il catasto se l’immobile è cointestato a una pluralità di persone, enti giuridici o ad un singolo proprietario.
  5. Richiesta presso il comune del certificato di residenza per determinare l’esatto indirizzo del proprietario e/o  comproprietari per poter trasmettere tutta la documentazione inerente al condominio. (E’ molto importante questa procedura per evitare di incorrere in delibere viziate – è necessario convocare tutti gli aventi diritto come previsto dall’art. 1136)
  6. Consegna all’amministratore di tutta la documentazione recuperata da addebitare al singolo condomino. (come previsto dall’Art. 1130 c.c.)

L’inadempimento della tenuta del registro anagrafe condominiale può essere causa di revoca dell’amministratore come previsto dall’Art. 1129 c.c.

OPERIAMO PRINCIPALMENTE:

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