RECUPERO DOCUMENTALE DEI FORNITORI

Con il D.Lgs. 81/08 art. 26 l’amministratore di condominio diventa il diretto responsabile per la verifica ed il controllo sulle imprese/società operanti presso gli stabili da lui amministrati e con somministrazione di manodopera; infatti dovrà adempiere a quanto prescritto dal decreto. Lo stesso ha valore anche in ambito di società private e pubbliche.

Il nostro servizio offre l’opportunità agli amministratori e/o società di sgravarsi di un ulteriore adempimento obbligatorio, incaricando la nostra società per il recupero documentale dei fornitori con somministrazione di manodopera presso i fabbricati.

Nello specifico, ad incarico ricevuto, provvederemo a richiedere, analizzare e tenere in archivio tutti i documenti che le imprese operanti presso gli stabili devono avere per legge. In caso di mancanza totale o parziale della documentazione richiesta, provvederemo ad intimare allo società la messa a norma o alternativamente l’interruzione del rapporto di lavoro con il condominio.

 

INOSSERVANZA E SANZIONI:

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Art. 55

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

  • a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
  • b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

  • a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
  • b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
    all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

  • a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;
  • b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
  • c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
  • d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
  • e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
  • f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
  • g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
  • h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
  • i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;
  • l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

OPERIAMO PRINCIPALMENTE:

PROVINCIA DI MILANO _ BERGAMO _ BRESCIA _ LODI _ PAVIA

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, BasiglioBellinzago LombardoBernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, BollateBresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, BusseroBusto Garolfo, Calvignasco, CambiagoCanegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda,Cassina de’ Pecchi,Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno MonzeseColturano, Corbetta, CormanoCornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino,Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese,Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di TriulziMagenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero,Milano, Morimondo,Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, OperaOssona, Ozzero, Paderno Dugnano, PantigliateParabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano MilanesePozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con IndunoRobecco sul Naviglio.