CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA DEI FABBRICATI

In data 26 novembre 2014, con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48, entra in vigore il testo del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano che prevede il certificato di idonetà statica dei fabbricati.

Il comma 6 art. 11 del “Nuovo Regolamento Edilizio Comune di Milano” prevede:

Tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente  alla data del collaudo o, in assenza di questo alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un Tecnico abilitato.

A tale verifica dovranno essere sottoposti anche gli edifici interessati, per almeno la metà della loro superficie da cambio di destinazione d’uso , da interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, se non sussistono elementi di legge per un nuovo collaudo statico.

Tali certificazioni dovranno poi essere allegate al fascicolo del fabbricato o alla documentazione dell’edificio, come indicato all’art. 47 del presente Regolamento e dovranno indicare la scadenza  oltre la quale è necessaria la successiva verifica.

Entro 5 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti da più di 50 anni  o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo non in possesso di certificato di collaudo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.

Entro 10 anni dall’approvazione del presente Regolamento, tutti i fabbricati esistenti da più di 50 anni  o che raggiungeranno i 50 anni in questo periodo, dovranno essere sottoposti a tale verifica e certificazione.

Il certificato di idoneità statica dovrà anche indicare gli elementi strutturali che potrebbero non essere idonei per le normative vigenti al momento della redazione del  certificato stesso pur non inficiandone la sua regolarità.

Tale certificato dovrà essere integrato da una relazione sullo stato di conservazione  degli elementi strutturali “secondari” e degli elementi non strutturali dell’edificio (parapetti, facciate, tamponamenti ecc.)   ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni e cedimenti in atto, così come indicati nel paragrafo 7.2.3 delle Norme Tecniche  del D.M. 14.01.2008, anche redatta da un altro Tecnico abilitato.

Nel caso del mancato rilascio di tale certificazione nei limiti temporali previsti, viene meno l’agibilità dell’edificio o delle parti di questo non certificate.

In caso di compravendita i Notai dovranno allegare tali certificazioni all’atto di vendita.

Dal contenuti del suddetto articolo 11 emerge:
  • l’obbligo di verifica dei requisiti di stabilità e sicurezza della struttura dei fabbricati e dei componenti decorativi e di finitura per il quale dev’essere certificata la staticità strutturale e degli elementi non strutturali, quali cornicioni, parapetti, facciate ed elementi che possano recare pregiudizio alla pubblica incolumità.
  • l’obbligo in sede di atto notarile, di allegare tale certificato.

Il certificato di idoneità statica è il prodotto di una revisione delle condizioni del fabbricato condotta attraverso l’indagine tecnica conoscitiva degli elementi costruttivi e dell’esame di tenuta strutturale, secondo i disposti del D.M. 14.01.2008, che deve essere effettuata da Ingegneri o Architetti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali  da almeno 10 anni ed iscritti nell’elenco dei Tecnici Collaudatori Strutturali.

E’ importante sottolineare che:
  • I fabbricati costruiti in epoca remota e senza l’impiego di determinati materiali di costruzione, sono totalmente privi di certificato di idoneità statica o collaudo strutturale e pertanto dovranno necessariamente richiederlo.
  • I fabbricati costruiti negli anni del secondo dopoguerra e fino ai primi anni settanta, sono stati oggetto di studio di calcoli e di progetto dei cementi armati, che venivano depositati alla Prefettura competente per territorio e, a costruzione ultimata, dotati di certificato di collaudo, utile ai fini del rilascio dell’abitabilità.
  • Successivamente al 1971, con la legge 1080/71 i progetti ed i collaudi dei fabbricati sono stati raccolti dagli Uffici del Genio Civile, fino alla metà degli anni novanta, per successivamente indicare il Comune quale Ente abilitato alla ricezione dei progetti dei cementi armati.

Attualmente gli archivi giacenti in Prefettura, sono stati trasferiti all’Archivio di Stato, dove si è potuto verificare la reperibilità e la consultazione.

Quelli provenienti dall’Archivio del Genio Civile, sono stati trasferiti alla Regione e attualmente al Comune di Milano.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 

OPERIAMO PRINCIPALMENTE:

PROVINCIA DI MILANO _ BERGAMO _ BRESCIA _ LODI _ PAVIA

Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, BasiglioBellinzago LombardoBernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, BollateBresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, BusseroBusto Garolfo, Calvignasco, CambiagoCanegrate, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d’Adda,Cassina de’ Pecchi,Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno MonzeseColturano, Corbetta, CormanoCornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino,Dairago, Dresano, Gaggiano, Garbagnate Milanese,Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate di TriulziMagenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero,Milano, Morimondo,Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, OperaOssona, Ozzero, Paderno Dugnano, PantigliateParabiago, Paullo, Pero, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano MilanesePozzo d’Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con IndunoRobecco sul Naviglio.